Il Regolamento UE 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale

NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SUI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Dal 21 aprile 2018 si applicherà il nuovo Regolamento UE 2016/425 sui Dispositivi di Protezione Individuale che abroga la Direttiva 89/686/CEE del 21/12/1989.

Cosa stabilisce il nuovo Regolamento (art. 1)?

Il regolamento stabilisce requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell’Unione.

Qual è l’ambito di applicazione del nuovo Regolamento?

Il Regolamento si applica ai Dispositivi di Protezione Individuale, così definiti (art. 2 comma 1)

Il Regolamento non si applica ai DPI (art. 2 comma 2):

  1. Progettati specificamente per essere usati dalle forze armate o nel mantenimento dell’ordine pubblico;
  2. Progettati per essere utilizzati per l’autodifesa, ad eccezione dei DPI destinati ad attività sportive;
  3. Progettati per l’uso privato per proteggersi da:
    1. condizioni atmosferiche non estreme;
    2. umidità e acqua durante la rigovernatura;
  4. Da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali applicabili negli Stati membri;
  5. Per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori, oggetto del regolamento n. 22 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite concernente prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei caschi e delle relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori.

Secondo il Nuovo Regolamento i DPI sono di seguito definiti (art. 3 comma 1) come:

  1. dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;
  1. componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva;
  2. sistemi di collegamento per i dispositivi di cui alla lettera a) che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell’uso.

Come vengono suddividi i DPI?

Secondo quanto indicato nell’ALLEGATO I del Regolamento, la classificazione dei DPI è effettuata per categorie di rischio ed in particolare:…..

Articolo del Dott. Ing. Luca Donnaloia – Consulente, formatore e esperto progettazione Ponteggi e redazione PIMUS

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