Infortunio con la macchina impastatrice priva di sistemi di sicurezza
Cassazione Penale, sentenza n. 20121 del 24 maggio 2022 – Infortunio con la macchina impastatrice priva di sistemi di sicurezza.
1.La Corte di Appello di Torino con sentenza pronunciata in data 22 Gennaio 2020, in parziale riforma della sentenza del Tribuna le di Asti, rideterminava nei confronti di B.G. la pena in euro 200,00 di multa in relazione al reato di lesioni colpose ascrittole, con inosservanza delle disposizioni in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro.
In particolare a B.G., nella sua qualità di datore di lavoro, era contestata l’inosservanza dell’art.71 comma 4 del D.Ls.vo 81/2008 per avere omesso di predisporre un registro di controllo delle apparecchiature di lavoro con un programma di manutenzione delle stesse con indicazione delle schede di manutenzione periodica; ciò determinava la incapacità dell’imputata di tenere sotto controllo la condizione di sicurezza di tali macchinari e in particolare della macchina impastatrice “San Cassiano”, mod. BTP 40, così da non provvedere alla sostituzione del contattatore in esercizio da oltre 22 anni (a fronte di una durata di esercizio di anni 20). In ragione della mancata entrata in funzione del contattore all’atto dell’apertura del coperchio della impastatrice da parte della lavoratrice, che voleva espellere dall’impasto un residuo di carta stagnola, non si interrompeva il movimento degli organi lavoratori con la conseguenza che la mano della lavoratrice veniva schiacciata sulla parete della macchina da cui derivava la frattura della falange e fratture lacero contuse multiple con conseguente incapacità di attendere alle normali occupazioni per giorni 106.
La Corte di Appello riconosceva la posizione di garanzia dell’imputata e l’inosservanza della regola cautelare di cui all’art.71 D.Lgs. n.81/2008 per avere posto a disposizione della lavoratrice un macchinario non sicuro e non conforme ai requisiti di legge per mancanza di un sistema di sicurezza che inibisse l’attivazione dell’impastatrice in caso di rimozione del riparo e di inserimento di una mano; in particolare al datore di lavoro, sebbene mero affittuario dei beni e delle attrezzature presenti sul luogo cli lavoro, incombeva l’obbligo di verificare costantemente lo stato di sicurezza della macchina e di saggiarne l’efficienza così da mettere a disposizione dei propri dipendenti strumenti di lavoro affidabili e conformi alle disposizioni che ne disciplinano l’impiego e ciò in virtù della posizione di garanzia che il datore di lavoro assume anche in ragione degli obblighi impeditivi che discendono dalle disposizioni penali in materia di causalità .
Il giudice distrettuale escludeva poi il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen. in considerazione della gravità della condotta, caratterizzata da superficialità imprenditoriale nell’utilizzare macchinari senza saggiarne la sicurezza e omettendo di chiedere informazioni e i documenti di manutenzione alla ditta che li aveva dati in affitto, e dalle conseguenze non modeste di tale condotta imprudente.
3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di B.G. articolando quattro motivi di ricorso.
Con un primo motivo di ricorso deduce nullità della citazione dell’imputata dinanzi al giudice di appello per violazione delle disposizioni regolanti il procedimento notificatorio. Invero l’imputata era stata dichiarata assente alla udienza di comparizione in quanto, a fronte della impossibilità di consegnare l’avviso a mezzo di servizio postale al domicilio determinato per irreperibilità dell’imputata, la notifica era stata ritenuta perfezionata presso lo studio del difensore ai sensi dell’art.161 comma 4 c.p.p.
Assume che la notifica, così eseguita, era affetta da nullità assoluta in quanto ai sensi dell’art.170 comma 3 c.p.p., nel caso di irreperibilità del destinatario in occasione di notifica eseguita mediante il servizio postale, la stessa avrebbe dovuto essere rinnovata nelle forme ordinarie. Escludeva peraltro che la notifica eseguita ai sensi del’art. 161 comma 4 c.p.p.. potesse assolvere effetto sanante di tale nullità , o comportare che si fosse in presenza di una nullità a regime intermedio piuttosto che una mancanza assoluta di notifica, atteso che la notifica al difensore avrebbe potuto essere eseguita soltanto dopo che fosse stata definitivamente acclarata la inidoneità del domicilio del destinatario all’esito del secondo tentativo di notifica nelle forme ordinarie. Deduceva la nullità della notifica anche sotto un diverso profilo in quanto la notifica ai sensi dell’art.161 comma 4 c.p.p.. si era perfezionata ancora prima della data in cui era stato eseguito il tentativo di notifica infruttuoso al destinatario, in tal modo determinandosi l’inammissibile risultato che la notifica al difensore ai sensi dell’art. 161 comma 4 c.p.p. sarebbe avvenuta ancora prima della verifica della inidoneità del domicilio determinato, così venendo meno la funzione sostitutiva e integrativa rispetto alla prima. Evidenzia ancora che, nel corso del procedimento, la ricorrente aveva fatto due dichiarazioni di domicilio e che pertanto l’organo notificatore, ancora prima di procedere alla notifica di cui all’art.161 comma 4 c.p.p. avrebbe dovuto tentare la notifica all’imputata presso l’altro domicilio, pure a conoscenza dell’autorità giudiziaria.
3.1 Con una seconda articolazione lamenta violazione di legge in relazione all’affermazione di responsabilità dell’imputata. Assume in particolare che dall’istruttoria dibattimentale non era risultato accertato se il dispositivo di sicurezza installato sul macchinario al momento dell’infortunio avesse superato il periodo di attivazione che lo sottraeva alla garanzia di efficienza e che pertanto il giudizio di responsabilità era stato riconosciuto in mancanza di una verifica sulla colpa, in quanto il mancato funzionamento del disattivatore sarebbe potuto dipendere da caso fortuito, in quanto lo stesso era efficiente in epoca prossima ai fatti e, ancor prima, sul rapporto di causalità materiale, in assenza di una verifica sulla serie causale che aveva condotto al mancato funzionamento del sistema di sicurezza.
Con il terzo motivo di ricorso si duole di violazione di legge e vizio motivazionale per non essere stato riconosciuto il concorso di colpa della persona offesa che comunque avrebbe dovuto essere valutato atteso che la stessa, in contrasto con la corretta procedura di lavoro che imponeva di disattivare il comando della impastatrice prima cli operare manualmente al suo interno, aveva sollevato la protezione esponendosi al rischio di essere attinta dall’apparecchiatura. Verifica che avrebbe dovuto estendersi al concorso del medico curante che, secondo quanto riferito alla stessa persona offesa, aveva errato esecuzione dell’intervento alla mano cui la donna era stata sottoposta.
Con una ultima articolazione lamenta difetto di motivazione nella parte in cui era stata esclusa la causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen., sul presupposto della gravità della condotta colposa della ricorrente, ma poi aveva riconosciuto alla stessa il beneficio delle circostanze attenuanti generiche e la mera pena pecuniaria e non valutando la ipotesi del concorso di colpa della persona offesa.
1. Preliminarmente, ai fini penali, deve disporsi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato ascritto alla ricorrente venuto ad estinzione per intervenuta prescrizione, maturata in data 3 Agosto 2021 tenuto conto della data di commesso reato (30 Novembre 2013), del termine prescrizionale comprensivo degli atti interruttivi ex art.Ei7 comma 1 e 161 comma 2 c.p.p. (anni sette mesi sei) oltre alla sospensione dei termini per giorni 64 in ragione della decretazione di urgenza (D.L. 27/2020) per la emergenza COVID.
D’altro canto le doglianze dei ricorrenti non risultano manifestamente infondate o chiaramente dilatorie, ma sono espressione di difese tecniche degne di essere considerate, quantomeno ai fini civili, di talchè il rapporto processuale risulta essersi regolarmente costituito; sotto diverso profilo dall’esame dei provvedimenti impugnati e degli atti difensivi non emergono elementi che, in maniera incontestabile e in termini di evidenza “ictu oculi” giustifichino la conclusione, in termini di mera constatazione, della insussistenza del fatto, della mancata commissione da parte dell’imputato e, più in generale, della irrilevanza penale dello stesso.
La intervenuta pronuncia di rito assorbe i motivi di ricorso che attengono ai profili sanzionatori e alla punibilità dell’imputato.
2. In ordine alle questioni civili, sulle quali la Corte è comunque tenuta a pronunciarsi ai sensi dell’art.578 c.p.p., ancorché in costanza di una causa estintiva della responsabilità penale in presenza di condanna anche generica alle restituzioni o al risarcimento del danno in favore della parte civile, il ricorso deve essere deciso nei termini seguenti.
3. Il primo motivo di ricorso, afferente alla regolarità del procedimento notificatorio della citazione dell’imputata dinanzi al giudice di appello, nella triplice prospettazione articolata dalla difesa della ricorrente non può essere accolto. Tutti e tre i profili di vizio dedotti dalla parte ricorrente hanno come comune denominatore una palese inosservanza delle regole disciplinanti il procedimento notificatorio. Nella prima ipotesi si deduce la violazione dell’art.170 c.p.p.. che, al terzo comma impone la notifica nei modi ordinari qualora la notifica sia stata demandata al servizio postale, in caso di restituzione del piego raccomandato da parte dell’ufficio postale per irreperibilità del destinatario. Nella seconda prospettazione si evidenzia che la notifica al difensore, ai sensi dell’art.161 comma 4 c.p.p., non era stata preceduta dalla doverosa verifica della impossibilità di procedere alla notifica presso il domicilio dichiarato, pure imposta dalla medesima disposizione. Nella terza prospettazione si rileva un omesso tentativo di notifica al secondo domicilio dichiarato nel corso del procedimento, con dichiarazione pure presente agli atti processuali, che avrebbe imposto un ulteriore passaggio notificatorio prima della notificazione ai sensi clell’art. 161 comma 4 c.p.p.
3.1 La giurisprudenza di legittimità è stata più volte sollecitata anche a sezioni unite, a esaminare se, in ragione del vizio notificatorio dedotto, consegua una nullità di ordine generale di carattere assoluto, per la totale inidoneità dell’atto a raggiungere il proprio scopo, che nella specie è quello di rendere edotta la parte, sollecitandola alla comparizione, dell’udienza di trattazione del giudizio, ovvero se, pure in presenza di un vizio del procedimento notificatorio, la notifica al difensore sia in grado, comunque, di assolvere al proprio scopo. Orbene dall’esame degli atti processuali, doverosa nella specie in presenza di eccezione di errar in procedendo sub specie di nullità di ordine generale, assoluta ai sensi dell’art.178 lett. c) e 179 c.p.p., risulta che effettivamente la citazione in appello è stata notificata alla B.G. a uno dei domicili da questa dichiarati nel corso del giudizio e contestualmente all’accertamento dell’addetto al servizio postale della irreperibilità del destinatario, presso il suo difensore ai sensi clell’art. 161 comma quarto c.p.p. Peraltro la nullità di una tale sequenza del procedimento notificatorio non risulta essere stata dedotta né eccepita nel giudizio di appello da parte del difensore di fiducia.
3.2 Secondo i principi fissati alla Suprema Corte, la nullità conseguente alla notificazione all’imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore piuttosto che presso il domicilio eletto o dichiarato è di ordine generale e a regime intermedio, in quanto la notificazione pure eseguita in forme diverse da quelle prescritte è da ritenersi in concreto idonea a determinare una conoscenza effettiva dell’atto e quindi non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Cass. Sez.4, n.40066 del 17.9.2015; sez.6, n.42755 del 24.9.2014). Poiché il vizio attiene ad un atto preliminare al dibattimento la nullità deve essere dedotta entro la conclusione del giudizio di appello ai sensi dell’art.180 c.p.p., e comunque sono applicabili i limiti di deducibilità di cui all’art.182 comma 2 c.p.p., con conseguente tardività della eccezione formulata solo in sede di legittimità , tanto più ove si consideri che del giudizio di appello il difensore di fiducia era stato ritualmente citato a giudizio. La mancata proposizione della eccezione entro i termini di cui all’art.180 c.p.. p. sana il vizio, mancando la prova che la notificazione della citazione, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, sia risultata in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, laddove la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art.184 cod.proc.pen. (sez.Un. 27.10.2004 n.119 Palumbo, sez.5, n.21875 del 20.3.2014 Di Giovanni e altro riv. 262822).
3.3 In ipotesi del tutto analoga alla presente è stato infatti riconosciuto che la nullità conseguente alla notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato è di ordine generale a regime intermedio in quanto detta notifica, sebbene irritualmente eseguita, non è inidonea a .determinare la conoscenza dell’atto da parte dell’imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore e deve essere dedotta nei termini di cui all’art.182 comma 2 cod.proc.pen. (sez.4, n.40066 del 17 Settembre 2015, Bellucci, Rv.264505; sez.2, n.48260 del 23 Settembre 2016, Zinzi, Rv.268331; sez.l, n.17123 del 7 Gennaio 2016, Rv.26613). Nell’affermare il principio, la S.C. ha precisato che il rapporto fiduciario che lega l’imputato al suo difensore, pur non realizzando una acritica equiparazione della notificazione eseguita presso il difensore a quella da eseguirsi presso il domicilio eletto, costituisce indizio di effettiva conoscenza dell’atto (sez. 4, n. 2416 del 20 Dicembre 2016, Zucchi, Rv.268883, senza che peraltro il difensore sia gravato da oneri di allegazione volti a vincere una tale inferenza, sez.U, n.58120 del 22 Giugno 2017, Tuppi, Rv.271771 per evitare in consolidarsi di siffatta presunzione).
3.4 Ancora più recentemente le S.U. hanno affermato, secondo quanto si deduce dalla informazione resa all’esito della camera di consiglio del 25.11.2021 (R.G. n. 17964/21, rie. D.A. ), che “Nel caso di domicilio dichiarato, eletto o determinato ai sensi dell’art. 161, commi 1, 2: e 3, cod. proc. pen., il tentativo di notificazione col mezzo della posta, demandato all’ufficio postale ai sensi dell’art. 170 cod. proc. pen. e non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario, integra, senza necessità di ulteriori adempimenti, l’ipotesi della notificazione divenuta impossibile e/o della dichiarazione mancante o insufficiente o inidonea di cui all’art. 161, comma 4, prima parte, cod. proc. pen. In questo caso, dì conseguenza, la notificazione va eseguita, da parte dell’ufficiale giudiziario, mediante consegna al difensore, salvo che l’imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, dovendosi in tal caso applicare le disposizioni degli ar tt . 157 e 159 cod. proc. pen.”; circostanza, quella della menzionata impossibilità , peraltro neppure dedotta nel presente giudizio.
4. Orbene, nella specie si è in presenza di ipotesi di vizi notificatori (mancata rinnovazione della notifica al domicilio dichiarato a seguito di irreperibilità del destinatario a seguito di notifica tramite il servizio postale, mancata verifica della impossibilità di notifica al domicilio dichiarato e mancato esperimento di tentativo di notifica ad altro domicilio, pure dichiarato dall’imputato con allegazione in atti) che hanno come comune denominatore la circostanza che la notifica sia stata comunque eseguita mediante consegna della citazione al difensore di fiducia ai sensi dell’art.161 comma 4 c.p.p. Tali vizi del procedimento di notificazione, ove pure ricorrenti, comporterebbero pertanto una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non è stata dedotta nel corso del giudizio di secondo grado e comunque entro i termini previsti dall’art.182 comma 2 c.p.p. dal difensore dell’imputato investito dal mandato fiduciario e che pertanto non può più essere rilevata, o dedotta nel giudizio di legittimità . Peraltro, essi sono insussistenti, tenuto conto del principio posto dalle S.U. nel procedimento conclusosi il 25.11.2021.
5. Il secondo motivo di ricorso merita accoglimento laddove assume una non corretta valutazione da parte del giudice di appello della causalità della colpa laddove, pure a volere riconoscere l’inosservanza della regola cautelare concernente l’obbligo a carico del datore di lavoro di assicurarsi in modo continuo che i macchinari utilizzati siano costantemente efficienti e sottoposti a regolare manutenzione (art.69 ss. D.Lgs. n.81/2008), nella specie non risultava adeguatamente argomentato se alla base dell’infortunio potesse ravvisarsi l’inosservanza delle cautele sopraindicate, laddove risulta carente qualsiasi verifica sul fatto che il difetto di funzionamento dell’interruttore, che aveva dato luogo alla esclusione del sistema di sicurezza, fosse riconducibile al contestato difetto di manutenzione.
Invero il giudizio sulla causalità della colpa presuppone un’attenta verifica, tramite un giudizio controfattuale ipotetico, della valenza impeditiva del comportamento alternativo lecito ovvero, nel caso in specie, se il rispetto della regola cautelare, concernente la puntuale verifica dello stato di manutenzione del macchinario e dei suoi componenti, sarebbe stata in grado di scongiurare, con apprezzabile probabilità , il malfunzionamento del sistema di sicurezza tramite contattore (sez.4, n.7783 del 11 Febbraio 2016, P.C. in proc.Montaguti, Rv.266356; n. 34375 del 30 Maggio 2017, Fumarulo, Rv.270823; n.9705 del 15 Dicembre 2021, Pazzoni Brunello, Rv.2132855).
5.1 Orbene il giudizio espresso sul punto dalla Corte di Appello di Torino si è arrestata alla verifica sulla inosservanza di una regola cautelare laddove ha ritenuto che, riconosciuto il difetto di controllo periodico e di manutenzione sulla macchina impastatrice da parte del datore di lavoro, il mancato funzionamento nel corso della lavorazione di un sistema di sicurezza azionato da un interruttore, costituisse evenienza del tutto plausibile e conseguente di siffatta omissione. Peraltro il ragionamento del giudice distrettuale ha del tutto trascurato di verificare se il decorso causale che condusse all’infortunio sarebbe stato inertizzato dalla esatta osservanza della regola cautelare che si assume essere stata violata, tenuto conto che nessun argomento concludente a tale fine può essere tratto dallo stato di usura del contattore di cui la macchina era dotata al momento dell’ infortunio, in quanto non é stato possibile accertare quale fosse, sulla scorta delle istruzioni fornite dalla casa produttrice dell’interruttore, la durata fisiologica dello stesso.
Risultano peraltro elementi di incertezza sul punto, offerti dagli atti processo, in quanto, sulla scorta delle testimonianze assunte nel giudizio, è emerso che l’interruttore aveva funzionato correttamente fino a pochi giorni prima dell’infortunio, così da avvalorare l’inferenza contraria che non vi sia stato un diretto collegamento tra l’asserito difetto di manutenzione dei componenti della macchina impastatrice rispetto all’evento infortunistico.
5.2 Il ragionamento seguito dal giudice di appello è nella specie viziato da un errore di fondo laddove dall’istruttoria dibattimentale è emerso che la durata ventennale, cui ha fatto riferimento il funzionario dell’organo ispettivo C. non era riferita al contattore in uso al momento dell’infortunio, ma a quello che il tecnico N. aveva installato in sostituzione di quello ammalorato, di cui risulta agli atti ignota la marca e la garanzia di durata. Appare evidente pertanto che, nella specie, in presenza di un guasto dell’interruttore che avrebbe potuto dipendere da ragioni estranee ad un difetto di manutenzione dei componenti della macchina, non è coerente riconoscere il collegamento tra la violazione della regola cautelare, per “avere il datore di lavoro posto a disposizione del lavoratore un macchinario pericoloso e non idoneo in quelle circostanze di tempo e di luogo” rispetto all’evento infortunistico, proprio in ragione di una inadeguata disamina del problema della causalità della colpa, ritenendo satisfattiva l’esplorazione della colpa in termini oggettivi quale inosservanza della regola cautelare. Il giudice pertanto, a fronte della specifica doglianza articolata dalla difesa della parte ricorrente, avrebbe dovuto applicare i su esposti principi sulla verifica della valenza impeditiva del comportamento alternativo lecito richiesto al datore di lavoro sulla base dei principi in precedenza espressi.
6 Il secondo motivo di ricorso deve pertanto essere accolto e la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata ai fini civili, con rinvio ai sensi dell’art. 622 c.p.p. al giudice civile competente per valore in grado di appello per nuovo giudizio.
P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Fonte: Cassazione web