Infortunio con un macchinario marcato CE. Obbligo del datore di lavoro di adeguare la sicurezza.
Cassazione Penale, sentenza del 12 novembre 2021 n. 41147. Infortunio con un macchinario marcato CE. Obbligo del datore di lavoro di adeguare la sicurezza ai progressi della tecnologia e di installare dei meccanismi automatici di blocco.
La Corte di appello di Venezia il 9 luglio 2020 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall’imputato, con la quale il Tribunale di Padova il 2 maggio 2019, all’esito del dibattimento, ha riconosciuto L.F., in qualità di datore di lavoro, responsabile del reato di lesioni colpose gravi nei confronti dell’operaio dipendente M.P., con violazione della disciplina antinfortunistica, fatto commesso il 6 maggio 2014, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti all’aggravante, alla pena di giustizia (un mese di reclusione), condizionalmente sospesa.
2. I fatti, in estrema sintesi, come accertati dai giudici di merito.
L.F., in qualità di datore di lavoro, legale rappresentante della S.P.A. “C. S.” e delegato della società in materia di sicurezza, è stato ritenuto responsabile delle lesioni gravi patite da un lavoratore, M.P., che ha avuto una mano schiacciata, con plurime fratture, dalla ripartenza dei rulli, che prima erano in posizione di quiete, del macchinario che stava ripulendo da residui di lamiera.
Si tratta di una macchina, detta “linea di spianatura e taglio trasversale bandellatrice”, in cui la zona lavoro contenente parti mobili in movimento – sia rulli che una cesoia – era protetta da una grata di protezione apribile con un chiavistello ma priva di dispositivo automatico di blocco automatico in grado di arrestare il movimento all’apertura della grata.
I giudici di merito hanno ritenuto violato l’art. 71, comma 4, lett. a), nn. 1 e 2, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per avere il datore di lavoro messo a disposizione del lavoratore una macchina non sicura, nel senso appena specificato, ritenendo non rilevante la circostanza, segnalata e documentata dalla difesa, che il macchinario avesse il marchio “CE” e che fosse regolarmente in commercio. In particolare, hanno osservato i decidenti che, essendo stata acquistata nel 2004, cioè dieci anni prima dell’incidente, era obbligo del datore di lavoro, adeguare gli standard di sicurezza nel tempo alla luce dei progressi della tecnologia ed installare dei meccanismi automatici di blocco, richiamando al riguardo (alla p. 9 della sentenza di primo grado e alla p. 4 di quella di appello) i principi, puntualizzati da tempo dalla S.C., secondo il quale «In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità del costruttore, nel caso in cui l’evento dannoso sia provocato dall’inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l’obbligo di eliminare le fonti. di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare la predetta macchina e di adottare nell’impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori; a detta regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l’accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio di progettazione o di costruzione di questa sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con l’ordinaria diligenza. (In applicazione del principio di cui in massima la S. C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha affermato la responsabilità del datore di lavoro, in ordine al reato di cui all’art. 590, comma terzo, cod. pen., per avere messo a disposizione del lavoratore un macchinario, specificamente una pressa, privo dei necessari presidi di sicurezza, in conseguenza della non attenta verifica dei requisiti di legge e della mancata valutazione in progress delle carenze del predetto macchinario, anche attraverso una adeguata azione di manutenzione, nella specie effettuata senza carattere di sistematicità)» (Sez. 4, n. 26247 del 30/05/2013, Magrini, Rv. 256948) e secondo cui «L’obbligo di “ridurre al minimo” il rischio di infortuni sul lavoro (art. 71, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) impone al datore di lavoro di verificare e garantire la persistenza nel tempo dei requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei propri dipendenti (art. 71, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), non essendo sufficiente, per ritenere adempiuto l’obbligo di legge, il rilascio, da parte di un organismo certificatore munito di autorizzazione ministeriale, della certificazione di rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza» (Sez. 3, n. 46784 del 10/11/2011, Lanfredi, Rv. 251620).
Si è esclusa la esorbitanza del comportamento del lavoratore, che, peraltro chiamato a lavorare con mansioni diverse, quel giorno era intento a svolgere le mansioni che gli erano state in concreto assegnate…. Scarica sentenza completa
Fonte: CassazioneWeb