Infortunio con una macchina operatrice e mancanza di un modello organizzativo aziendale
Infortunio con una macchina operatrice e mancanza di un modello organizzativo aziendale. Colpa di organizzazione dell’ente, reato presupposto e nesso causale.
1. Con sentenza in data 11.1.2021, la Corte di appello di Venezia ha confermato la decisione del Tribunale di Vicenza che aveva ritenuto la S.r.l. C. G. V. (d’ora in poi, Cartotecnica) responsabile dell’illecito amministrativo di cui all’art. 25-septies, comma 3, d.lgs. n. 231/2001, per avere – come ente alle cui dipendenze lavorava la persona offesa I.R., rimasta ferita alla mano sinistra durante una operazione di raddrizzamento di un cartone che non scorreva correttamente nella macchina piegatrice e incollatrice in uso – consentito il verificarsi del reato di lesioni personali, aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica; reato contestato al legale rappresentante della società , commesso – secondo l’accusa – nell’interesse dell’ente, in ragione dell’assenza di un modello organizzativo avente ad oggetto la sicurezza sul lavoro, e in particolare di un organo di vigilanza che verificasse con sistematicità e organicità la rispondenza delle macchine operatrici, acquistate e messe in linea, alle normative comunitarie in tema di sicurezza, nonché l’adeguatezza dei sistemi di sicurezza installati sulle stesse (incidente avvenuto il 14.4.2011).
La Corte di appello, nel confermare la responsabilità dell’ente, ha dato atto della mancanza – nel macchinario e all’epoca dei fatti – di un dispositivo di spegnimento automatico in caso di toccamento delle lamiere, solo successivamente integrato nel dispositivo; ha, quindi, individuato l’interesse della società , idoneo a configurare la responsabilità della Cartotecnica, nella mancata rivalutazione e monitoraggio dell’adeguatezza del macchinario, risalente al 2001, in quanto privo dei dispositivi di blocco necessari ad evitare infortuni come quello in esame, avvenuto nel 2011, nonché la mancanza di un modello organizzativo in materia prevenzionistica.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della Cartotecnica, lamentando quanto segue.
Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere, da una parte, riconosciuto come la lavoratrice fosse esperta e istruita adeguatamente quanto a conoscenza delle procedure e dei rischi, e ciononostante avesse, in occasione dell’infortunio, agito d’istinto, spostando il foglio con la mano senza fermare la macchina per non rallentare il lavoro; dall’altra, nonostante la lavoratrice avesse tenuto un comportamento antitetico al modello insegnato e conosciuto, i giudici di merito hanno omesso di riconoscere l’interruzione del nesso causale ovvero, in subordine, non hanno reso specifica motivazione sulle ragioni per le quali la società sia tenuta a rispondere “oggettivamente” di qualsivoglia atteggiamento istintuale, posto in essere persino da una lavoratrice esperta.
Deduce, inoltre, la contraddizione in cui incorre la sentenza impugnata, laddove addebita alla società la mancata rivalutazione in ordine all’adeguatezza del macchinario, risalente al 2001, nonostante abbia in precedenza dato conto degli esiti dei controlli del 2008 effettuati dall’Organismo Notificato CE nonché di quelli del 2009 ad opera del dott. M., tecnico incaricato dall’ente allo scopo.
Rileva come la Corte territoriale non abbia fornito alcuna risposta in merito all’esistenza dell’interesse in capo all’ente, direttamente derivante dall’omessa adozione del c.d. modello organizzativo, a fronte di costi assai elevati sostenuti dall’ente in materia di sicurezza, come documentato in appello, a dimostrazione di una costante scelta aziendale di investimento e spese in sicurezza, incompatibile con l’affermata finalità orientata al risparmio sui conti d’impresa.
Osserva, infine, come nella specie non sia stato evidenziato alcun concreto collegamento finalistico tra la violazione prevenzionistica e l’interesse dell’ente, né alcun concreto vantaggio di cui avrebbe beneficiato la società ricorrente dalle riscontrate omissioni. Scarica sentenza completa
Fonte: CassazioneWeb