Infortunio del lavoratore, quando la formazione può non essere sufficiente.

Cassazione Penale, sentenza n. 25745 del 7 luglio 2021 – Infortunio del lavoratore travolto dal rotolamento di una gabbia metallica durante le operazioni di carico e scarico di un autoarticolato. Quando la formazione può non essere sufficiente.

 

on sentenza del 25 ottobre 2018 la Corte di Appello di L’Aquila, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Vasto, ha assolto N.L., dal reato di cui all’art. 590, commi 1 A e 2A cod. pen., ascrittogli per avere, nella sua qualità di datore di lavoro di C.D., operaio- autista di autoarticolato della L.C. s.r.l. con colpa, consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché nella violazione dell’art. 71, comma 3 d.lgs. 81/2008, omesso di progettare adeguatamente le operazioni di carico e scarico del mezzo, sul quale erano caricate delle gabbie metalliche, cosicché S.P., operaio della M. Costruzioni s.r.l., che operava all’interno del cantiere di quest’ultima società, nell’atto di provvedere allo scarico, dopo avere toccato una delle gabbie, per valutarne la stabilità, veniva travolto dal suo rotolamento, riportando lesioni personali gravi, consistite in “lesione pelvica di tipo B, con frattura sacrale sinistra, emipelvi anteriore sinistra, apofisi traversa L5 trattata chirurgicamente”, da cui derivava l’impossibilità di attendere alle ordinarie occupazioni per 352 giorni.
2. Il fatto, per come risultante dalle sentenze di merito, può essere descritto nel modo che segue: in data 7 agosto 2009, S.P. veniva chiamato dal capocantiere A.M. per scaricare l’autoarticolato della L.C. s.r.l., condotto da C.D., su cui erano caricate delle gabbie metalliche, attività abitualmente svolta da S.P.. Giunto il mezzo in cantiere, C.D. ‘slegava il cassone’, mentre S.P. appoggiava la scala portatile per salirci sopra ed agganciare le gabbie, quando notava che ne erano state caricate alcune più del solito. Tentava, a quel punto, di assicurarsi della loro stabilità, ma allorquando ne toccava una questa cadeva, rotolandogli addosso.
3. La sentenza di primo grado ha assolto D. M., legale rappresentante della M. Costruzioni s.r.l., società datrice di lavoro di S.P., ritenendo che la medesima avesse posto in essere adeguate misure di sicurezza all’interno del cantiere volto alla costruzione del complesso parrocchiale della Madonna…….., ove lavorava l’infortunato, assicurando altresì la formazione dei propri dipendenti, ha affermato che il comportamento del lavoratore che, accortosi dell’instabilità di una parte del materiale da scaricare, aveva posto in essere un’avventata manovra per accertarsi della stabilità del carico, era da ritenersi ‘abnorme’, con conseguente esonero da ogni responsabilità per il datore di lavoro. Al contrario, ha dichiarato la penale responsabilità dell’operaio della L.C. s.r. l., C.D., il quale aveva caricato l’autoarticolato con un numero di gabbie eccessivo e superiore a quello normalmente contenuto nel cassone, oltrepassando l’altezza dei ‘puntoni’, e senza legarle una all’altra, in modo da bloccarne il movimento, così favorendo il rischio di caduta, nonché la penale responsabilità del datore di lavoro del medesimo, N.L., per non avere adeguatamente progettato le operazioni di carico e scarico delle gabbie metalliche, in modo da evitarne il rotolamento. Scarica sentenza completa

Fonte:cassazioneWeb  Photo by Ernesto Leon on Unsplash

Nessun commento

Spiacenti, non è possibile inserire commenti adesso

logo

S&L Srl

Via G. Bovini 41

48123 Ravenna


P.IVA 02051500391

Cap.Soc. € 10.000,00

Reg.Imp. RA n.167253 R.E.A. 167253


Copyright © 2019 www.sicurezzaoggi.com

All rights reserved

Contatti

Email: info@sicurezzaoggi.com

Tel.: +39 0544 465497

Cell.: +39 333 1182307

Fax: +39 0544 239939