Infortunio e amputazione dell’avampiede del lavoratore, responsabilità del datore di lavoro
Cassazione Penale, sentenza n. 12149 del 31 marzo 2021 – Movimentazione di un fascio di colonne metalliche con un carrello elevatore e amputazione dell’avampiede del lavoratore. Responsabilità del datore di lavoro e dell’ente.
La Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale cittadino, con la quale R.G. era stato condannato per il reato di cui all’art. 590 cod. pen. ai danni del lavoratore, aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, e la società R. s.r.l. dichiarata responsabile dell’illecito amministrativo contestato, ha riconosciuto all’imputato le circostanze attenuanti generiche, in termini di equivalenza rispetto all’aggravante contestata, ridotto la pena detentiva, sostituendola con quella pecuniaria, ha revocato il beneficio della sospensione e applicato quello della non menzione, confermando nel resto la sentenza.
Si è contestato al R., nella qualità di direttore generale dell’ente amministrativamente responsabile, nonché addetto alla produzione e datore di lavoro della persona offesa, di avere cagionato a quest’ultima le lesioni gravi descritte in imputazione (esitate nell’amputazione dell’avampiede destro), per negligenza, imprudenza e imperizia e per inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro [in particolare, dell’art. 71, c. 1, 3, 4 e 7 del T.U. n. 81/2008, in relazione ai punti 3.1.1. e 3.1.4. all. VI del T.U. e dell’art. 73, c. 1, lett. a) e b) stesso T.U., in relazione ai punti 3.1.5, 3.2.4. e 3.2.5 all. VI citato], per avere disposto o comunque consentito l’utilizzo di un carrello elevatore per operazioni per le quali non era indicato (sollevamento di un fascio di colonne metalliche lunghe quasi quattro metri e pesanti ciascuna Kg. 678), senza fornire attrezzature o accessori necessari per un uso in sicurezza, essendo stato il mezzo utilizzato a guisa di gru/paranco, e non per la movimentazione di carichi pallettizzati, e senza utilizzo di ganci in grado di trattenere il carico; e per non avere impartito ai lavoratori idonee istruzioni per l’uso del carrello di che trattasi in relazione alle modalità d’imbraco e ai sistemi di ancoraggio, onde assicurare la stabilità del carico e scongiurare la prossimità di lavoratori a terra, anche in situazioni anomale ma prevedibili (quale l’utilizzo del carrello per sollevare lunghe colonne metalliche).
Nella specie, durante la movimentazione di un fascio di quattro colonne metalliche con le caratteristiche sopra descritte, eseguita imbracando il carico con una fascia di tessuto, le cui estremità a occhiello venivano infilate in una delle zanche sollevate del carrello, il V.M. era intento a tenere in equilibrio e orientare manualmente il carico da terra, mentre il collega T. si trovava alla guida del carrello. All’improvviso, una estremità della fascia di imbraco era fuoriuscita dalla zanca, facendo cadere a terra il carico che investiva il V.M. al piede destro, determinando le descritte conseguenze lesive…….
2. Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorsi l’imputato e l’ente, ciascuno con proprio difensore e separato atto.
2.1. Ricorso dell’imputato R.. Questa difesa ha formulato tre motivi.
2.1. Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del nesso causale tra la condotta addebitata e l’evento. La difesa, in particolare, contestata la condotta valutazione delle prove da parte dei giudici del merito, rilevando il travisamento delle stesse, con riferimento a più punti: si contestano le conclusioni rassegnate dai giudici di merito quanto alla ritenuta prova che il comportamento del lavoratore rientrasse nell’ambito delle mansioni affidategli, trattandosi di soggetto che non operava allo spostamento delle colonne da un reparto all’altro, bensì quale rettificatore; si contesta che, nel reparto di lavorazione, non vi fossero altre colonne da rettificare, con conseguente necessità di spostarle da un altro reparto, essendo invece emerso che tale spostamento non era necessario per la presenza di altri manufatti; si rileva che le prove testimoniali avrebbero escluso che il R. aveva istruito il T. sull’utilizzo del carrello per il trasporto delle colonne metalliche, ciò essendo avvenuto solo il sabato antecedente all’infortunio, per motivi contigenti, legati alla necessità del collaudo del carroponte, normalmente utilizzato per quei trasporti; si rileva che le prove avrebbero dimostrato la presenza di un foro o di un perno di trattenuta della cinghia sul carrello elevatore e si contesta il ragionamento probatorio della Corte territoriale fondato sulla visione di fotografie che si ritengono inadeguate allo scopo. In conclusione, la difesa assume l’avvenuta interruzione del nesso causale tra la condotta addebitata e l’evento per avere il lavoratore tenuto un comportamento del tutto esorbitante rispetto alle procedure operative alle quali era ddetto.
2.2. Con un secondo motivo, si deduce vizio motivazionale anche in relazione ai profili di colpa riguardanti le condotte contestate (messa a disposizione di un carrello per operazioni per le quali non era idoneo e omesse istruzioni per un uso sicuro di esso).
Sul punto, il deducente osserva che la Corte territoriale non avrebbe considerato la ragione della prima movimentazione (quella inversa effettuata – il sabato precedente l’infortunio dal R., sempre con l’ausilio del T. – per motivi connessi al collaudo del carroponte) e la circostanza che nelle precedenti occasioni il carrello era stato utilizzato per spostare singole colonne, imbracate a strozzo…. Scarica sentenza completa Fonte: CassazioneWeb