Infortunio mortale durante l’opera di disboscamento – Cassazione Penale 1° febbraio 2018 n. 4941
Nessuna estemporanea trasgressione del lavoratore, ma una condotta contraria alle regole di sicurezza conosciuta.
Il Gip del il Tribunale di Lucca, aveva dichiarato N.A. e N.L. responsabili del delitto dall’art. 589 comma 1 e 2 del c. p., perché, nelle loro qualità di soci della S.n.c. N.L. & c., esecutrice dei lavori di disboscamento di una pioppeta di proprietà di Q.L. nei pressi della Golena del fiume Serchio e datori di lavoro del Sig. H.A.M., incaricato al taglio degli alberi, essendo tenuti alla protezione ed alla tutela del bene primario della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori addetti all’attività lavorativa sopra descritta, in base alle disposizioni contenute all’art.18, lettera L del D.Lgs. 81/2008 che impone di adempiere agli obblighi di informazione formazione ed addestramento di cui agli artt. 36 e 37, e l’art. 2087 c.c. 15, lettera C – che prescrive l’obbligo di eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile alla loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico. Inoltre N.A e N.L. pur dotati di poteri impeditivi dell’evento, per inosservanza di leggi, imperizia e imprudenza, ravvisabili anche nella mancata vigilanza sull’esecuzione delle citate attività di taglio e nell’avere omesso di prescrivere un adeguato distanziamento dagli alberi in caduta – in conseguenza del taglio dei medesimi -, non impedendo l’evento che avevano l’obbligo giuridico di impedire, determinavano la morte del citato H.A.M., avvenuta a seguito di gravissimo trauma cranio-encefalico conseguente al colpo ricevuto dalla caduta di un ramo di un albero che la vittima stava tagliando. N.L. e N.A., venivano condannati in primo grado, applicata la diminuente per il rito, rispettivamente alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione (ridotta in appello) e alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, e ha condannato entrambi, in solido tra loro al risarcimento dei danni in favore di H.A.M., da determinarsi per la liquidazione a cura del giudice civile, ponendo a carico degli imputati una provvisionale di € 40.000,00.