Infortunio per avvenuta modifica della struttura di protezione del macchinario
Cassazione Penale, sentenza n. 11713 del 29 marzo 2021 – Infortunio con la macchina filettatrice e modifica della struttura di protezione del macchinario e responsabilità del datore di lavoro quale gestore del rischio.
1. Con sentenza del 9.1.2020 la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna di G.P. in ordine al reato di cui all’art. 590, comma 3, cod. pen., per avere, quale datore di lavoro di K.H., colposamente cagionato lesioni gravi al medesimo, mentre stava lavorando alla macchina filettatrice della ditta “C. S. Cooperativa”, collocando lungo il nastro trasportatore carcasse di pollo sull’apposito gancio: in esso era rimasto bloccato il dito dell’operatore, atteso che la macchina operatrice in quel passaggio non era adeguatamente protetta e non era utilizzata in conformità alle modalità d’uso prescritte (fatto del 4.1.2011).
2. Avverso tale sentenza d’appello propone ricorso per cassazione il G.P., a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) violazione di legge e vizi motivazionali secondo i seguenti profili.
I) Si deduce che la Corte di merito ha fatto propria in toto la tesi accusatoria sostenuta in giudizio dal teste dell’ASL, senza considerare in alcun modo le prove rappresentate dalla documentazione prodotta dalla difesa e dalle altre testimonianze assunte, secondo cui era impossibile ricostruire origine e tempistiche della modifica sulla barra di sicurezza della macchina.
II) Si contesta la ricostruzione del nesso di causa operata nella sentenza impugnata, che dalla non corrispondenza tra la barra della macchina ed il relativo disegno tecnico ha fatto derivare in via diretta la responsabilità del datore di lavoro. A rigore tale divergenza è già sanzionata dalla contestata violazione dell’art. 71 del d.lgs. n. 81/2008. Non è stato considerato il profilo della causalità della colpa. La Corte non ha argomentato circa l’impossibilità di creare una lineare equiparazione tra altezza reale della barra di sicurezza e concretizzazione del rischio, avuto riguardo al fatto che nel libretto di uso e manutenzione lo stesso costruttore avverte della necessità di non inserire le mani oltre il presidio di sicurezza.
III) Si denuncia che la colpa è stata identificata nella devianza dalla marcatura CE, quando una macchina può essere oggetto di interventi che la privano della garanzia certificativa per le ragioni più diverse, senza che ciò possa sostanziare di per sé un addebito colposo. La sentenza erra nel creare una diretta equiparazione tra violazione presupposta (art. 71 cit.) e colpa ex art. 590 cod. pen.
IV) Si contesta il diniego delle attenuanti generiche e dell’attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen., avendo il ricorrente provveduto a risarcire la persona offesa prima dell’apertura del dibattimento (ud. 2.10.2014) ed avendo l’infortunato confermato di aver ricevuto il risarcimento alla prima udienza utile del 1.10.2015.
V) Si ritiene illogico il diniego della sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria, trattandosi di reato colposo ed avendo la Corte di merito fornito sul punto una spiegazione eccentrica che stravolge la natura premiale dell’istituto.
3. Con memoria ritualmente depositata il difensore del ricorrente ha illustrato motivi nuovi, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
5. Il difensore dell’imputato ha ritualmente depositato una memoria di replica.
Diritto
1. I primi tre motivi di ricorso, in punto di responsabilità colposa, sono destituiti di fondamento.
2. Innanzitutto, va evidenziato che nel caso di c.d. “doppia conforme” le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.
2.1. La Corte territoriale ha, invero, fornito adeguata spiegazione del ragionamento posto a base della propria sentenza, procedendo alla coerente e corretta disamina di ogni questione di fatto e di diritto.
2.2. Sul punto va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione, di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. Sez. 4, n. 31224 del 16/06/2016).
2.3. Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l’illogicità della motivazione, per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché – come nel caso in esame – siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (cfr. Sez. 3, n. 35397 del 20/6/2007; Sez. Unite n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all’apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca, Rv. 255542).
2.4. Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c’è, in altri termini, come richiesto nel ricorso in scrutinio, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
2.5. In realtà il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione della valutazione del materiale probatorio, tenta di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure . attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. Sez. 2, n. 38393 del 20/07/2016; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).
2.6. Non va, infine, pretermesso che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, fermi restando il limite del “devolutum” in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774): ipotesi che, nella specie, deve escludersi.
3. Ciò posto, giova rammentare che, nell’ambito della sicurezza sul lavoro, emerge la centralità del concetto di rischio, in un contesto preposto a governare ed evitare i pericoli connessi al fatto che l’uomo si inserisce in un apparato disseminato di insidie. Rispetto ad ogni area di rischio esistono distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare; il “garante” è il soggetto che gestisce il rischio e, quindi, colui al quale deve essere imputato, sul piano oggettivo, l’illecito, qualora l’evento si sia prodotto nell’ambito della sua sfera gestoria. Proprio nell’ambito in parola (quello della sicurezza sul lavoro) il d.lgs. n. 81 del 2008 (così come la precedente normativa in esso trasfusa) consente di individuare la genesi e la conformazione della posizione di garanzia, e, conseguentemente, la responsabilità gestoria che, in ipotesi di condotte colpose, può fondare la responsabilità penale.
4. Nel caso che occupa, l’imputato (quale onerato della “posizione di garanzia” nella materia prevenzionale, come spiegato dai Giudici del merito) era il gestore del rischio e l’evento si è verificato nell’alveo della sua sfera gestoria (cfr. Sez. Un., n. 38343 del 24/04/2014, Rv. 261108).
E’ stato accertato insindacabilmente che l’infortunio era stata conseguenza di una modifica della struttura di protezione del macchinario – cui era collegato un sistema autobloccante – avente dimensioni diverse rispetto a quelle previste dalla ditta produttrice. Infatti, tale struttura (gabbia) era più alta del dovuto, consentendo così all’operatore di infilare la mano nella zona pericolosa in cui era presente il meccanismo di chiusura del gancio, collocato nella sequenza terminale dell’operazione. Se ne è logicamente desunto come l’evento verificatosi abbia determinato la concretizzazione del rischio oggetto della norma precauzionale, posto che la collocazione più alta della gabbia di protezione aveva determinato la possibilità di inserimento della mano dell’operatore. E’ stata ritenuta inconferente la circostanza, evidenziata dalla difesa del ricorrente, che il libretto d’uso (neppure reperito presso l’impresa) prescrivesse di non inserire le mani oltre il presidio di sicurezza, trattandosi appunto della enunciazione del rischio a tutela del quale la misura tecnico-strutturale della macchina era collocata nella sua originaria veste. Ed è stato evidenziato come il meccanismo di riparo fosse interbloccato, sicché, nel momento in cui esso subiva contatto o spostamento (per interferenza della mano o del braccio dell’operatore) si determinava il blocco della macchina, mentre il maggior spazio di manovra conseguente al posizionamento più alto della griglia aveva consentito l’introduzione della mano dell’operatore senza alcun arresto emergenziale, come contestato nell’addebito.
Non è questa la sede per rimettere in discussione le circostanze di fatto sopra evidenziate, da cui i giudici di merito hanno tratto congrue e logiche argomentazioni in ordine alla sussistenza del nesso causale e della responsabilità colposa specifica del prevenuto, per avere installato ed utilizzato un macchinario non in conformità alle istruzioni d’uso (art. 71, comma 4, d.lgs. n. 81/2008) attinenti alla sicurezza dei lavoratori. Costituisce, infatti, preciso onere del datore di lavoro, nella sua posizione di garante, di sottoporre ad accurata verifica le misure di protezione dei macchinari utilizzati in azienda, assicurandosi che le stesse siano conformi ai manuali d’uso del produttore, specie nei casi, come quello in esame, in cui tali misure siano predisposte proprio al fine di prevenire il rischio successivamente concretizzatosi.
5. Quanto al quarto motivo, si osserva che le attenuanti generiche ex art. 62- bis cod. pen. sono state negate con motivazione adeguata e, come tale, insindacabile in questa sede.
5.1. Diverso il discorso sull’operato diniego dell’attenuante ex art. 62, n. 6, cod. pen. Sul punto le censure del ricorrente colgono nel segno: in atti è pacifico che il ricorrente ha provveduto a risarcire la persona offesa prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, sicché è errata in diritto la motivazione della Corte territoriale, là dove pretende che il risarcimento, ai fini della concessione della detta attenuante, debba essere effettuato prima del decreto di citazione a giudizio. Tale soluzione non è in linea con la costante giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui il risarcimento che dà luogo alla circostanza attenuante dell’integrale risarcimento del danno deve (e può) intervenire prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, posto che l’attenuante presuppone una dimostrazione di spontaneo ravvedimento, non condizionata dall’andamento del dibattimento (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 18937 del 19/01/2016, Rv. 26657901; Sez. 4, Sentenza n. 1528 del 17/12/2009 – dep. 2010, Rv. 24630301).
Consegue l’annullamento in parte qua della sentenza impugnata.
6. Il quinto motivo, in tema di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, rimane assorbito dall’accoglimento del motivo sull’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen.
7. Per completezza, si osserva che il reato per cui si procede non è ancora prescritto. Il fatto risulta commesso il 4.1. 2011. Considerando il termine massimo di prescrizione di 7 anni e 6 mesi, si arriva al 4.7.2018. Vanno però aggiunti i periodi di sospensione della prescrizione intervenuti nel corso del procedimento, nonché l’ulteriore sospensione (per l’emergenza Covid) dal 18.6.2020 fino al 31.12.2020 di cui all’art. 83, comma 3-bis, d.l. n. 18/2020 (convertito dalla legge n. 27/2020), per un totale di 1.078 giorni, per cui si arriva alla data del 16.6.2021, successiva alla data della presente decisione.
8. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla questione concernente l’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen., con rinvio per nuovo esame della questione alla Corte di appello di Perugia.
Il ricorso va rigettato nel resto e, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., va dichiarata l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità dell’imputato.
P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente l’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen. e rinvia sul punto alla Corte di appello di Perugia.
Rigetta il ricorso nel resto. Visto l’art. 624 cod. proc. pen., dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità dell’imputato. Fonte: CassazioneWeb