Interpello: riposi giornalieri d.lgs. n. 151/2001 e diritto alla pausa pranzo e alla fruibilità del servizio mensa.
Interpello ai sensi dell’articolo 9 del D.lgs. n. 124/2004. Riposi giornalieri ex articolo 39 del D.lgs. n. 151/2001 e diritto alla pausa pranzo e alla fruibilità del servizio mensa.
Con l’istanza indicata in oggetto, codesto Istituto ha formulato interpello riguardo al diritto alla pausa pranzo e alla conseguente attribuzione del buono pasto, ovvero alla fruizione del servizio mensa, da parte delle lavoratrici che usufruiscono dei riposi giornalieri “per allattamento” di cui all’articolo 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni.
Il predetto articolo 39 stabilisce il diritto della lavoratrice, durante il primo anno di vita del figlio, a due periodi di riposo di un’ora ciascuno, anche cumulabili durante la giornata, quando l’orario lavorativo è superiore alle sei ore; nel caso di orario giornaliero inferiore a sei ore, la disposizione prevede invece una sola ora di riposo. La natura di tali riposi è chiarita dal comma 2 dello stesso articolo 39, che stabilisce che essi debbano essere “considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro”.
Ciò premesso, codesto Istituto chiede di conoscere se in caso di una presenza nella sede di lavoro pari a 5 ore e 12 minuti, dovuta alla fruizione – da parte della lavoratrice – dei riposi giornalieri, si debba procedere a decurtare i 30 minuti della pausa pranzo, come se avesse effettivamente completato l’intero orario giornaliero, atteso che i riposi in questione sono considerati dalla legge ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Per altro verso, si chiede altresì di conoscere se la dipendente abbia la facoltà di rinunciare alla pausa pranzo e/o al buono pasto, al fine di non vedere decurtate le ore considerate come lavoro effettivo. Leggi interpello completo Fonte: Ministero del Lavoro e delle politiche sociali