Lesione alla mano del lavoratore. Datore di lavoro, RSPP e responsabilità amministrativa dell’impresa.

Cassazione Penale, sentenza n. 30231 del 3 agosto 2021 – Lesione alla mano durante l’utilizzo della sega circolare. Datore di lavoro, RSPP e responsabilità amministrativa dell’impresa.

 

1. Con sentenza emessa in data 23/1/2017, la Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Belluno, esclusa la recidiva, ha rideterminato la pena inflitta a I.G. in quella di mesi due di reclusione; ha confermato la sanzione inflitta all’ente “I.G. s.n.c.”, determinata nella misura di euro 18.000,00.
2. Era contestato all’imputato, in qualità di amministratore della soc. “I.G.”, di avere cagionato lesioni personali al dipendente U.A., con violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il lavoratore, intento a tagliare un pannello di polistirene estruso, con l’uso dì una sega circolare, sprovvista di spingitoi, entrava in contatto con la lama, riportando una “lesione complessa pollice e indice della mano sinistra” che comportava una malattia superiore a quaranta giorni.
La Corte di merito individuava nella violazione dell’art. 37 D.l.vo 81/2008 un profilo di colpa specifica da addebitarsi all’imputato.
2. Ricorre per cassazione, nell’interesse dell’imputato e dell’ente “I.G. s.n.c.”, il difensore di fiducia, lamentando quanto segue.
2.1. Violazione degli artt. 27 Cost., 40 cod. pen. e 192 cod. proc. pen.; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
La difesa sostiene che i giudici di merito siano incorsi in una erronea individuazione del responsabile del fatto. L’imputato I.G., nella sua qualità di legale rappresentante o amministratore della società, non avrebbe dovuto essere chiamato a rispondere delle violazioni ipotizzate, occupandosi della gestione della sicurezza dei dipendenti il fratello I. O..
La motivazione offerta sul punto dalla Corte di mento sarebbe illogica e inconferente, non riflettendo le risultanze istruttorie.
Sebbene I.G. fosse socio e legale rappresentante della società, unitamente al fratello O., non poteva ritenersi responsabile delle decisioni organizzative dell’impresa, tanto meno delle scelte che riguardavano la sicurezza dei dipendenti: l’istruttoria dibattimentale avrebbe reso evidente come il diretto superiore dell’infortunato, responsabile delle decisioni organizzative dell’impresa, di fatto presente sul cantiere, non fosse I.G. ma il fratello O.. Quest’ultimo, come risulta dalle testimonianze assunte nel processo di primo grado, si occupava della gestione dei dipendenti e della loro sicurezza (cfr. verbale udienze del 26/1/2015, pag. 33, teste I.O.).
La circostanza emergerebbe anche dai documenti acquisiti al giudizio (in particolare dalla dichiarazione datata 1/1/2006 – depositata all’udienza del 26/1/2015 – con cui O. I. dichiarava di avere assunto la funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione della I.G. s.n.c. e dalla dichiarazione rilasciata dai dipendenti).
La Corte avrebbe errato nel ritenere che I.G. fosse, di fatto, presente sul cantiere: ivi, al momento dell’accaduto, era presente solo un altro fratello, I. A., come risulta dalla deposizione testimoniale di quest’ultimo, da quella del lavoratore U. e dalla deposizione dell’ispettore C….. Scarica sentenza completa.

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