Mancanza di adeguato sistema di segnalazione della parete vetrata posta all’ingresso dell’esercizio commerciale

Cassazione Penale, sentenza n. 2308 del 20 gennaio 2023 – Mancato adeguato del sistema di segnalazione della parete vetrata posta all’ingresso dell’esercizio commerciale.

La Corte d’Appello di Milano in data 16 febbraio 2022 ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano di condanna di M.B.C. alla pena di mesi uno di reclusione (con il beneficio della sospensione condizionale) in ordine al delitto cui all’art. 590 cod. pen. in relazione all’art. 63 all. IV punto 1.3.6 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. commesso in Milano il 12 settembre 2014.
Il processo ha ad oggetto un infortunio descritto nelle conformi sentenze di merito nel modo seguente. C.P., uscendo dal negozio “Shawn di M.B.C. snc” gestito dall’imputata, aveva impattato con il volto sulla parte chiusa delle vetrina sulla quale non vi era indicazione alcuna della presenza del vetro, ed aveva così riportato la frattura del setto nasale.
All’imputata sono stati contestati, quali addebiti di colpa, negligenza, imprudenza, imperizia e violazione della normativa di prevenzione infortuni sul lavoro, per aver omesso di attuare un adeguato sistema di segnalazione della parete vetrata posta all’ingresso dell’esercizio commerciale.
2. L’imputata ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, formulando due motivi.
2.1. Con il primo motivo ha osservato essere maturato il termine massimo di prescrizione pari ad anni 7 e mesi 6.
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell’art. 546 cod. proc. pen. per avere la Corte di Appello motivato per relationem in ordine ai profili evidenziati con l’impugnazione. Il difensore lamenta che la Corte di Appello avrebbe operato un mero richiamo ai passaggi della sentenza di primo grado e non avrebbe adeguatamente replicato:
– al rilievo per cui era anomalo che nessuno si fosse accorto dell’incidente e che la persona offesa non si fosse immediatamente rivolta alla proprietaria del negozio;
-al rilievo per cui nel referto del Pronto Soccorso nella modalità lesiva era stata sbarrata la voce “altro”.
2.3. Con il terzo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta plausibilità della ricostruzione della parte civile. Secondo il ricorrente la Corte non aveva spiegato come avesse potuto l’imputata non accorgersi dell’incidente e più in generale non aveva adeguatamente motivato in merito alla credibilità della versione della parte civile e della teste L.. Inoltre il difensore rileva che il Servizio Prevenzione della Asl nel corso del sopralluogo effettuato il 16 giugno 2015 non aveva riscontrato irregolarità, ovvero la violazione dell’art. 63 del d.Lgs 81/2008 e che l’affermazione della Corte di Appello per cui la vetrina il giorno dell’infortunio non era protetta dall’interno e quindi segnalata con tavolino e manichini non teneva conto delle dichiarazioni dei testi della difesa (B. e F.).
2.4. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione di legge ed in particolare dell’art. 133 cod. pen. in relazione al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il difensore lamenta che la Corte nella individuazione della pena non avrebbe tenuto in debito conto tutti i parametri indicati nell’art. 133 cod. pen. e avrebbe negato, senza adeguata motivazione le circostanze di cui all’art. 62 bis cod. pen.

3. Il procuratore generale nella persona del sostituto Pasquale Serrao D’Aquino ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

4. In data 30 novembre 2022 la difesa dell’imputata ha depositato memoria con cui ha insistito per accoglimento motivi ricorso, eccependo in via preliminare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

5. In data 5 dicembre 2022 il difensore della parte civile ha depositato conclusioni con cui ha insistito per la dichiarazione di inammissibilità.

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