Modifica direttiva 2004/37/CE – agenti cancerogeni o mutageni
Il 25 ottobre 2017 Il Parlamento Italiano ha approvato l’adozione della modifica alla direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti l’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni in ambito lavorativo. La direttiva si propone di fissare valori limite di esposizione per altri 11 agenti cancerogeni, oltre a quelli previsti dalla direttiva del 2004 in vigore, e nel dettaglio:
1,2-epossipropano,Â
1,3-butadiene
2-nitropropano
acrilammide
bromoetilene
alcuni composti del cromo VI
fibre ceramiche refrattarie
idrazina
ossido di etilene
o-toluidina
polvere di silice cristallina respirabile
I datori di lavoro dovranno inoltre valutare e individuare per i lavoratori i rischi dovuti all’esposizione a specifici agenti cancerogeni e mutageni e eliminare o ridurre l’esposizione quanto presenti tali rischi.
Vi saranno requisiti minimi per l’eliminazione e la riduzione di tutti gli agenti cancerogeni e mutageni.
La direttiva rivede inoltre i valori limite relativi al cloruro di vinile monomero e alle polveri di legno duro per tenere conto dei dati scientifici più recenti.
Le più importanti modifiche al suggerimento della Commissione sono:
polvere di silice cristallina respirabile: la Commissione si è impegnata a valutare la necessità di modificare il valore limite per la polvere di silice cristallina respirabile nell’ambito della prossima valutazione dell’attuazione della direttiva
cromo VI: sarà fissato un valore limite di esposizione pari a 0,010 mg/m³ per un periodo di cinque anni dalla data di recepimento della direttiva; tale valore scenderà successivamente a 0,005 mg/m³. È stata introdotta una deroga per i procedimenti di saldatura e taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi: il valore limite di esposizione sarà di 0,025 mg/m³ per un periodo di cinque anni dalla data di recepimento e di 0,005 mg/m³ successivamente,
polveri di legno duro: sarà introdotto un valore limite di esposizione di 3 mg/m³ per cinque anni dall’entrata in vigore della direttiva e di 2 mg/m³ successivamente ,
sostanze tossiche per la riproduzione: la Commissione dovrà valutare la possibilità di includere le sostanze reprotoxic substances (reprotossiche) nel campo di applicazione della direttiva al più tardi entro il primo trimestre del 2019 e avrà la facoltà di presentare una proposta legislativa in materia
– sorveglianza sanitaria: il medico o altra figura incaricata alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori può evidenziare la necessità di proseguire la sorveglianza sanitaria dopo la fine dell’esposizione per il periodo di tempo che ritiene opportuno e necessario per proteggere la salute del lavoratore oggetto dell’osservazione.