E’ stato pubblicato il decreto interministeriale del 18 maggio 2021 che recepisce la direttiva 2019/1831/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, definendo un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale.

 

Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 18 maggio 2021 che recepisce la Direttiva (UE) 2019/1831 della Commissione del 24 ottobre 2019 che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la Direttiva 2000/39/CE della Commissione.

Il Decreto interministeriale del 18 maggio 2021, come avvenuto con quello del 2 maggio 2020, sostituisce, l’Allegato XXXVIII del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, aggiornandone il contenuto in conformità con le disposizioni introdotte dalla direttiva n. 2019/1831/UE.

Gli agenti chimici oggetto della revisione e i criteri di attribuzione dei valori di esposizione*

 

Nella motivazione dell’atto normativo, si indica che i valori limite indicativi di esposizione professionale “sono fondati su criteri di natura sanitaria a partire dai dati scientifici più recenti disponibili e sono adottati dalla Commissione tenendo conto della disponibilità di tecniche di misurazione. Essi costituiscono valori soglia di esposizione al di sotto dei quali non sono previsti, in genere, effetti negativi per un determinato agente chimico dopo un’esposizione, di breve durata o giornaliera, nell’arco della vita lavorativa. Essi rappresentano obiettivi dell’UE elaborati per aiutare i datori di lavoro a determinare e valutare i rischi e a mettere in atto misure di prevenzione e di protezione in conformità alla direttiva 98/24/CE”.

Nel rispetto delle raccomandazioni dello SCOEL (Comitato scientifico per i limiti d’esposizione professionale) “i valori limite indicativi di esposizione professionale sono stabiliti in funzione di un periodo di riferimento di otto ore (TLV-TWA), come media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione di lunga durata); per alcuni agenti chimici i periodi di riferimento sono più brevi, in genere non oltre 15 minuti (TLV-STEL), come media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione di breve durata) per tenere conto degli effetti derivanti dall’esposizione di breve durata”.

Per determinate sostanze “è necessario prendere in considerazione la possibilità di penetrazione cutanea al fine di garantire il miglior livello possibile di protezione”.

Ecco la nuova lista di agenti chimici per cui si riportano i valori limite:

  • Acetato di isobutile
  • Acetato di nbutile
  • Acetato di sec-butile
  • Alcool isoamilico
  • Anilina
  • Clorometano
  • Trimetilammina
  • 2- fenilpropano (cumene)
  • 4-amminotoluene
  • Tricloruro di fosforile

Tra gli agenti chimici figuranti di cui all’allegato della direttiva, lo SCOEL “ha individuato la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle per l’anilina, il 2-fenilpropano (cumene) e il 4-amminotoluene”.

 

Il nuovo decreto e le modifiche normative del Testo Unico

 

Il Decreto fa riferimento all’articolo 232 del D.Lgs. 81/2008 che riguarda:

  • l’istituzione (comma 1) di un “comitato consultivo per la determinazione e l’aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici”
  • l’attività di recepimento (comma 2): “con uno o più decreti dei Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Comitato di cui al comma 1 e le parti sociali, sono recepiti i valori di esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea, sono altresì stabiliti i valori limite nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati XXXVIII, XXXIX, XL e XLI in funzione del progresso tecnico, dell’evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi”.

L’articolo 1 (Modifiche all’allegato XXXVIII di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) indica dunque che ‘in attuazione della  direttiva n. 2019/1831/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione, l’allegato XXXVIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è sostituito dall’elenco allegato al presente decreto, che riporta i nuovi valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici’. (Allegato che è possibile visualizzare integralmente nel decreto). Fonte: Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

 

Approffondimenti

* TLV-TWA (time-weighted average): esprime la concentrazione limite, calcolata come media ponderata nel tempo (8 ore/giorno; 40 ore settimanali), alla quale tutti i lavoratori possono essere esposti, giorno dopo giorno senza effetti avversi per la salute per tutta la vita lavorativa.

TLV-STEL (short-term exposure limit): è il valore massimo consentito per esposizioni brevi – non oltre 15 minuti – ed occasionali – non oltre quattro esposizioni nelle 24 ore, intervallate almeno ad un’ora di distanza l’una dall’altra. Il TLV-STEL è la concentrazione alla quale si ritiene che i lavoratori possano essere esposti per breve periodo senza che insorgano: irritazione, danno cronico o irreversibile ai tessuti, effetti tossici dose risposta, narcosi di grado sufficiente ad accrescere le probabilità di infortuni o di influire sulle capacità di mettersi in salvo o ridurre materialmente l’efficienza lavorativa. Il TLV STEL non protegge necessariamente da questi effetti se viene superato il TLV-TWA. Il TLV-STEL non costituisce un limite di esposizione separato indipendente, ma piuttosto integra il TLV-TWA di una sostanza la cui azione tossica sia principalmente di natura cronica, qualora esistano effetti acuti riconosciuti

TLV-C (ceiling): concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell’esposizione lavorativa. Si tratta di valori limite da applicare per le esposizioni istantanee, che non devono superare per alcuna ragione nel corso del turno di lavoro. L’ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygenists) è del parere che i limite di concentrazione indicati per prevenire irritazione non debbano essere considerati meno vincolanti di quelli raccomandati per evitare l’insorgenza di un danno per la salute. Sono sempre più frequenti le constatazioni che l’azione irritativa può avviare, facilitare o accelerare un danno per la salute attraverso l’interazione con altri agenti chimici o biologici o attraverso altri meccanismi. Fonte: WIKIPEDIA

 

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