Pubblicato da EFSA questo video su novel food nell’Unione Europea

Nell’Unione Europea consideriamo come novel food un alimento che non era commercializzato prima del 1997. Grilli larve o uova di insetti sono considerati normali nell’alimentazione di alcuni paesi orientali, ma sta crescendo l’interesse verso il consumo di insetti edibili anche in Europa. Pertanto tutti i novel food vanno valutati dal punto di vista della sicurezza alimentare prima che siano commercializzati. Guarda il video EFSA. Fonte EFSA e ASL di Modena

Dal 1° gennaio 2018, il Regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti (novel food), è entrato in vigore, abrogando il precedente Regolamento (CE) 258/97.

Nel nuovo regolamento, come già nel precedente, si intendono per novel food tutti quei prodotti e sostanze alimentari privi di storia di consumo “significativo” al 15 maggio 1997 in UE, e che, quindi, devono sottostare ad un’autorizzazione, per valutarne la loro sicurezza, prima della loro immissione in commercio.

Una delle novità del Regolamento (UE) 2015/2283 è la centralizzazione della richiesta di autorizzazione, che deve essere presentata direttamente alla Commissione europea, attraverso un sistema online, anzichè ad uno degli Stati membri come avveniva con il precedente regolamento. La richiesta, preparata conformemente alle linee guida pubblicate dall’autorità per la sicurezza alimentare (EFSA – European Food Safety Authority), deve contenere i dati scientifici a supporto della sicurezza della sostanza oggetto della domanda di autorizzazione.

L’accertamento della sicurezza viene fatto dall’EFSA. La Commissione rilascia l’autorizzazione attraverso l’inserimento del “novel food autorizzato” nell’elenco dell’Unione (Union list) insieme a tutte le specifiche previste, incluse le eventuali tipologie alimentari in cui può essere contenuto, le dosi e altre caratteristiche.

Il regolamento si applica anche agli alimenti privi di consumo in UE ma già in commercio al di fuori dell’UE.

Qualora, però, un alimento derivato dalla produzione primaria abbia fatto registrare una storia sicura e comprovata di consumo in un paese extra UE, il nuovo regolamento prevedeo una procedura agevolata per l’immissione sul mercato dell’Unione di “alimenti tradizionali da Paesi terzi”. La richiesta, anche in questo caso redatta secondo le linee guida specifiche dell’EFSA, va presentata alla Commissione corredata dei dati sulla sicurezza d’uso nel paese di provenienza.

Il regolamento esclude dal suo campo di applicazione gli aromi, gli additivi e i solventi di estrazione già disciplinate da norme specifiche.

Un’ulteriore novità introdotta dall’art.4 del Regolamento 2015/2283 è la procedura di determinazione dello status di nuovo alimento, le cui modalità di esecuzione sono state definite dal Regolamento (UE) 2018/456.

Attraverso questa procedura gli operatori del settore alimentare verificano se l’alimento che intendono immettere sul mercato dell’Unione è o meno un novel food, inviando una richiesta ad uno degli Stati Membri, secondo quanto definito, appunto, nel Regolamento 2018/456, e fornendo tutte le informazioni richieste.

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