Registro delle esposizioni – INAIL

A seguito delle nuove e più severe regole approvate dal Parlamento Europeo in data 25 ottobre 2017  per meglio proteggere i lavoratori dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro., pesiamo sia opportuno ricordare l’importanza del registro delle esposizioni e delle corrette modalità per la sua compilazione e comunicazione all’INAIL.

In attuazione del decreto interministeriale n. 183 del 25 maggio 2016, l’INAIL ha realizzato un servizio online per la trasmissione del “Registro di esposizione”, disponibile dal 12 ottobre 2017 e utilizzabile in una prima fase da parte dei datori di lavoro titolari di Posizione assicurativa territoriale (PAT). Gli altri datori di lavoro pubblici e privati, comunque assoggettati al medesimo obbligo ove ne ricorrano i sopra richiamati presupposti, provvederanno all’inoltro dei dati afferenti al Registro di esposizione tramite Pec. L’introduzione del Registro di esposizione informatizzato rappresenta una semplificazione importante in quanto consente con un unico inserimento telematico di adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente nei confronti di INAIL e dell’organo di vigilanza. Il Registro on line, infatti, è immediatamente accessibile ai funzionari dei Servizi di prevenzione delle Aziende sanitarie locali tramite l’inserimento delle credenziali in loro possesso nell’area dei servizi online. I soggetti titolari di PAT, datore di lavoro e i suoi delegati, possono inserire, modificare, visualizzare i dati e trasmettere il Registro, mentre il Medico Competente, già censito sul portale dell’Istituto, una volta abilitato dal datore di lavoro, in adesione al ruolo attribuito dalla normativa, può inserire, modificare e visualizzare i dati ma non effettuare la trasmissione del Registro. Nel caso di trasmissione via Pec del Registro da parte dei soggetti non titolari di posizione assicurativa territoriale (PAT, il datore di lavoro interessato potrà procedere ad un unico invio contestuale tramite posta certificata all’Istituto, all’indirizzo dmil@postacert.inail.it e all’indirizzo di posta certificata della Asl territorialmente competente sulla base dell’unità produttiva.

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