Registro Esposizioni – INAIL
Registro di esposizione
In attuazione del decreto interministeriale n. 183 del 25 maggio 2016, l’INAIL ha realizzato un servizio online per la trasmissione del “Registro di esposizione”, disponibile dal 12 ottobre 2017 e utilizzabile in una prima fase da parte dei datori di lavoro titolari di Posizione assicurativa territoriale (PAT). Gli altri datori di lavoro pubblici e privati, comunque assoggettati al medesimo obbligo ove ne ricorrano i sopra richiamati presupposti, provvederanno all’inoltro dei dati afferenti al Registro di esposizione tramite Pec.
L’introduzione del Registro di esposizione informatizzato rappresenta una semplificazione importante in quanto consente con un unico inserimento telematico di adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente nei confronti di INAIL e dell’organo di vigilanza. Il Registro on line, infatti, è immediatamente accessibile ai funzionari dei Servizi di prevenzione delle Aziende sanitarie locali tramite l’inserimento delle credenziali in loro possesso nell’area dei servizi online.
I soggetti titolari di PAT, datore di lavoro e i suoi delegati, possono inserire, modificare, visualizzare i dati e trasmettere il Registro, mentre il Medico Competente, già censito sul portale dell’Istituto, una volta abilitato dal datore di lavoro, in adesione al ruolo attribuito dalla normativa, può inserire, modificare e visualizzare i dati ma non effettuare la trasmissione del Registro.
Nel caso di trasmissione via Pec del Registro da parte dei soggetti non titolari di posizione assicurativa territoriale (PAT), il datore di lavoro interessato potrà procedere ad un unico invio contestuale tramite posta certificata all’Istituto, all’indirizzo dmil@postacert.inail.it e all’indirizzo di posta certificata della Asl territorialmente competente sulla base dell’unità produttiva.
Sistemi di registrazione dell’esposizione a cancerogeni occupazionali
Il tema dell’epidemiologia dell’esposizione ad agenti cancerogeni in ambito professionale e delle neoplasie correlate è complesso per diverse ragioni, fra le quali il lungo periodo di latenza tra esposizione ed insorgenza dei sintomi patologici, la multifattorialità nell’eziopatogenesi tumorale che non consente di isolare facilmente il rischio esclusivamente professionale e la difficoltà nel redigere anamnesi accurate.
Il d.lgs. 81/2008 individua nell’INAIL, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale e nelle Unità sanitarie locali i soggetti istituzionali deputati alla gestione dei flussi informativi relativi alla tenuta e l’aggiornamento dei registri indicanti i livelli di esposizione dei soggetti ad agenti cancerogeni, agli elenchi di lavoratori esposti e alle cartelle sanitarie e di rischio.
Le modalità di tenuta del registro e di trasmissione dei dati all’INAIL, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, sono definiti dal d.m. 155/2007.
In particolare, il datore di lavoro deve:
- consegnare copia dei registri di esposizione e delle variazioni intervenute ogni tre anni e comunque ogni qualvolta l’Istituto ne faccia richiesta;
- comunicare la cessazione del rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute dall’ultima comunicazione;
- consegnare il registro in caso di cessazione dell’attività dell’impresa;
- richiedere copia delle annotazioni individuali in caso di assunzione dei lavoratori che abbiano esercitato attività che comportano l’iscrizione ai registri.
Obiettivo dell’accentramento della documentazione è quello di mantenere traccia delle esposizioni subite dal lavoratore anche nel passaggio tra aziende diverse in modo tale da tutelare il lavoratore dal rischio di perdere la traccia di tutte le esposizioni subite. L’importanza di mantenere l’integrità della “storia” dei livelli di esposizione del lavoratore è sostanzialmente legata all’effetto di accumulo delle sostanze tossiche nell’organismo umano.
L’Istituto, in questo ambito, ha istituito ed aggiorna costantemente un sistema di registrazione delle esposizioni professionali ad agenti cancerogeni. La costituzione dei registri sopra citati, permette all’istituto di effettuare un’efficace azione di monitoraggio nazionale sui temi dell’esposizione a cancerogeni negli ambienti di lavoro.
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto interministeriale n. 183 del 25 maggio 2016 recante le regole tecniche per il funzionamento del Sinp, dal 12 ottobre 2017 è previsto che la trasmissione dei registri di esposizione a cancerogeni avvenga esclusivamente per via telematica. A questo scopo l’Istituto ha predisposto, per i titolari di posizione assicurativa, un applicativo disponibile nella sezione del portale INAIL dedicata ai servizi on line.
Per maggiori dettagli e come accedere al registro online INAIL