Responsabilità del datore di lavoro e del preposto per caduta da una scala portatile – Cassazione Penale – 17 gennaio 2018 – n. 1871
Era contestato agli imputati di avere, nelle rispettive qualità di datore di lavoro e di preposto dell’azienda, cagionato lesioni personali gravi a L.I.C., che precipitava da una scala, da un’altezza di circa due metri, mentre era intento a smontare plafoniere sotto il soffitto di un padiglione. A carico dei ricorrenti si configurava, profili di colpa generica, quali imprudenza imperizia e negligenza, e anche di colpa specifica, consistita nella violazione degli artt. 71, comma 4, lett. a), punto 2; 113 co. 5 e 7; 19, co. 1, lett. a), del D.Lvo 81/2008 e s.m.i. Al titolare B.D. era addebitato di avere disposto o comunque consentito al dipendente di effettuare la operazione di rimozione delle plafoniere, mediante utilizzo di una scala a pioli metallica, priva degli originari dispositivi antiscivolo, sostituiti con sacchetti di plastica arrotolati, in condizioni tali da non garantire il livello di sicurezza e stabilità originari della scala ed in assenza di altro lavoratore che assicurasse la scala, In qualità di preposto al lavoratore S.A. era addebitata l’omessa vigilanza a favore del lavoratore L.I.C. poi caduto dalla scala. S.A. con questa sua omissione non avrebbe impedito l’uso di questa attrezzatura, non adatta a assicurare i requisiti di sicurezza e di stabilità che sarebbero stati necessari e comunque richiesti dalla vigente normativa antinfortunistica.