Responsabilità del preposto, macchina utilizzata con la protezione disabilitata.
Sentenza della Cassazione Penale n. 5796 del 15 febbraio 2021 – Macchina segaossi utilizzata con la protezione disabilitata. Responsabilità del preposto
Con sentenza n. 3166 in data 01/07/2016, il Tribunale di Bologna condannava B.F. alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all’art. 590, comma 2, c.p. e alla relativa contravvenzione a norme antinfortunistiche.
Con la sentenza n. 294/19 del giorno 17/01/2019, la Corte di Appello di Bologna, adita dall’imputato, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’appellante in ordine alla contravvenzione a lui ascritta perché estinta per sopravvenuta prescrizione e confermava nel resto.
Avverso tale sentenza d’appello propone ricorso per cassazione B.F., a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.):
I) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 590, commi 1, 2 e 3, c.p. e 55, comma 3, D.lgs. 81/2008. Deduce che, dalla disamina delle trascrizioni del verbale di udienza del 17.3.2016, in particolare nella fogliazione 28, il R. non pare che abbia con certezza individuato una sorta di carenza di vigilanza da parte del B.F. mentre ammette di essersi tagliato non avendo utilizzato la protezione escludendo, nel contempo, che al momento dell’infortunio il B.F. fosse presente. Sostiene che le argomentazioni della Corte di appello secondo cui inequivocamente il B.F. era a conoscenza della prassi di disattivare il dispositivo di sicurezza appaiono prive di riscontro probatorio. Assume che, alla luce della documentazione prodotta, nonché delle stesse dichiarazioni della parte offesa, pare evidente che gli obblighi assunti dal B.F. nella veste di preposto, di cui all’art. 19 D.Lgs. 81/2008 siano stati rispettati, non potendo il medesimo prevenire un’azione consapevolmente attuata dal lavoratore pur sapendo il medesimo di violare le direttive aziendali e le prescrizioni del manuale d’uso della macchina taglia ossa.
II) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 62-bis e 69 c.p. Deduce che la Corte d’Appello, in ordine alla richiesta difensiva di veder riconosciuta la prevalenza delle circostanze generiche ex art 62-bis c.p. rispetto alle contestate aggravanti di cui al capo C), si è limitata ad affermare in modo generico ed apodittico che “la gravità della condotta colposa commessa e l’assenza di incensuratezza non consentono di effettuare il richiesto giudizio di prevalenza, essendo peraltro la modesta pena inflitta adeguata e congrua al fatto commesso ed alla personalità dell’imputato” non chiarendo quali specifici elementi concernenti il fatto e/o la personalità dell’imputato sono stati ponderati al fine di confermare le circostanze attenuanti soltanto in via di equivalenza e quali elementi sono stati usati per determinare la pena base del trattamento sanzionatorio.
III) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all’art. 133 c.p. Deduce che la motivazione della Corte d’appello di adeguatezza della sanzione penale inflitta si rivela assolutamente lacunosa………. Scarica sentenza completa. Fonte: SentenzeWeb