Sentenza Cassazione Penale n. 15190 del 05 aprile 2018 – Operaio magazziniere precipita da una scala.

Operaio magazziniere precipita da una scala: responsabilitĂ  del datore di lavoro e del direttore di stabilimento

La Corte d’appello di Messina, con sentenza del 14/10/2016, confermava la pronuncia emessa dal Tribunale di Messina in data 9/11/2015, con cui gli imputati DC.V. e DC.A., erano ritenuti responsabili del reato di lesioni colpose in danno di I.S.G., dipendente della societĂ  “D. S.” e condannati alla pena di euro 500 di multa ciascuno, oltre alla condanna al risarcimento del danno in favore del lavoratore infortunato.

Era contestato agli imputati, nelle rispettive qualitĂ  di datore di lavoro e di responsabile della direzione dello stabilimento in cui era impiegato l’operaio, di avere cagionato lesioni personali della durata superiore a trenta giorni ad I.S.G., che precipitava da una scala, da un’altezza di circa sette metri, mentre era intento a trasportare un collo del peso di sei chilogrammi. Si configuravano a carico dei ricorrenti, profili di colpa generica e specifica, riconducibili alla violazione dell’art. 32 D.lgs. 626/94consistiti nel non avere dotato il lavoratore dei necessari dispositivi individuali di protezione; di non averlo adeguatamente formato ed informato dei rischi derivanti dal tipo di attivitĂ  in cui era impiegato; di non avere adottato una diversa organizzazione di lavoro che consentisse di evitare la movimentazione manuale di pesanti carichi in altezza. Alla DC.A. era altresì contestato di non avere segnalato in modo tempestivo al datore di lavoro le deficienze del luogo di lavoro e le condizioni di pericolo esistenti all’interno del magazzino.

Proponevano distinti ricorsi per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore. I motivi di doglianza riportati nei separati atti di ricorso, di contenuto analogo, possono essere riassunti come segue.

Primo motivo: Violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 41, cod. penale. Secondo la difesa, la Corte di appello non avrebbe fatto buon governo della norma che regola i profili prevenzionistici in materia di infortuni sul lavoro e della disciplina codicistica che riguarda il nesso di causalitĂ . L’infortunio sarebbe stato conseguenza di una decisione autonoma ed imprevedibile del lavoratore che, contravvenendo alle indicazioni del direttore di stabilimento, avrebbe posto in essere un comportamento estraneo alle sue mansioni, recandosi in magazzino senza attendere il collega. Da ciò, deriverebbe la erroneitĂ  della decisione di ritenere penalmente responsabile dell’accaduto il datore di lavoro. Questi, contrariamente a quanto si rileva in sentenza, aveva dotato il lavoratore dei necessari dispositivi individuali di protezione (casco, guanti e scala adeguata).

Tuttavia, l’infortunato aveva deciso autonomamente di non utilizzarli. Il direttore dello stabilimento, dal canto suo, aveva impartito precise disposizioni agli operai di recarsi all’interno dei locali del magazzino sempre in coppia, ma il lavoratore aveva preferito non attendere l’arrivo del collega. Queste circostanze emergerebbero in maniera chiara dalle deposizioni di alcuni testi esaminati nel dibattimento, la cui valutazione è stata trascurata dal giudice della sentenza impugnata.

La Corte territoriale avrebbe errato nella parte in cui non individua la specifica regola cautelare violata, che andrebbe ravvisata nell’art. 68 DPR 547/55. Sotto questo profilo, si sarebbe limitata a confermare la pronuncia di condanna di primo grado, che aveva fondato la responsabilitĂ  degli imputati sulla violazione della generale norma dettata dall’art. 2087 cod. civ., a mente della quale l’imprenditore è tenuto ad adottare, nell’esercizio dell’Impresa, le misure che, secondo la particolaritĂ  del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integritĂ  fisica e la personalitĂ  morale dei prestatori di lavoro. Nel caso di specie, affermava la difesa, dovrebbe ricorrere una ipotesi di condotta abnorme lavoratore, che comporterebbe l’applicazione dell’art. 41, comma 2, cod. penale. Pertanto, la pronuncia impugnata risulterebbe viziata, in quanto adottata in violazione dell’art. 41, comma 2, codice penale, laddove aveva ritenuto che il comportamento del lavoratore non fosse qualificabile come causa interruttiva del nesso causale.

Secondo motivo: violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 192, codice di rito. La impugnata sentenza sarebbe censurabile perchĂ©, attraverso una errata valutazione delle risultanze processuali, porrebbe in essere un travisamento della prova. La ricostruzione della vicenda, in fatto e diritto, sarebbe illogica e contraddittoria perchĂ© non terrebbe conto delle dichiarazioni rese dai testi T. e C. L’esame dibattimentale aveva fatto emergere che il direttore dello stabilimento, DC.A., aveva impartito precisi ordini agli operai, di non recarsi in magazzino da soli, ma almeno in numero di due. Inoltre, il C. aveva riferito che i professionisti che si occupavano della formazione del personale erano il Geom. LM.A. e, successivamente, l’Ingegnere R.F. Il datore di lavoro, pertanto, avrebbe posto in essere tutte le cautele necessarie al fine di prevenire gli infortuni sul lavoro e la Corte di merito non avrebbe dovuto estendere la responsabilitĂ  per il contestato infortunio, anche al datore di lavoro, sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, che nutrirebbe motivi di risentimento nei confronti di DC.V.. Vi sarebbe una palese discrasia tra le dichiarazioni rese dai testi e la motivazione della sentenza impugnata. La ricostruzione della vicenda in esame risultante dalla sentenza impugnata, non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni rese dai testi T. e C.

Terzo motivo: violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 69 cod. penale. L’impugnata sentenza, secondo la prospettazione difensiva, meriterebbe di essere censurata anche con riferimento al trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle contestate aggravanti. Sotto questo profilo, non avrebbe assolto, con puntualitĂ , all’onere motivazionale, avendo la difesa richiesto l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti. Tale richiesta non sarebbe stata accolta, con motivazione del tutto insufficiente ed apparente….

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