Sentenza – Responsabilità luoghi di lavoro non conformi
Cassazione Penale, sentenza n. 5200 del 10 febbraio 2021
Luoghi di lavoro non conformi. Chi subentra, con contratto di affitto, nella gestione dei locali in cui si svolga una prestazione lavorativa assume la posizione di garanzia di datore di lavoro.
Con la sentenza del 31 gennaio 2019 il Tribunale di Rimini ha condannato M.DB., quale gestore dell’hotel Liane di Rimini, per la contravvenzione ex art. 68 comma 1 lett. b), in relazione agli artt:. 64 comma 3 lett. a) e 63 comma 1 del D.lgs. 81/2008, per avere utilizzato luoghi di lavoro non conformi alla normativa di sicurezza; in particolare per la presenza di parapetti delle scale e delle parti prospicienti il vuoto in misura inferiore ad un metro di altezza e per la presenza di vetri delle porte vetrate e delle finestre in prossimità delle vie di circolazione, non costituiti da materiali di sicurezza (accertato in Rimini il 12 giugno 2014).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato.
Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge per l’assenza dell’elemento soggettivo della contravvenzione contestata.
Il Tribunale non avrebbe valutato una serie di dati emersi nel processo:
– l’azienda era gestita dall’imputato in base al contratto del 28 febbraio 2014 che attestava la conformità dell’albergo alle norme, ma era di proprietà di altri; il ricorrente prese la gestione dell’albergo in buona fede;
– con l’accertamento del 12 giugno 2014 furono riscontrate delle irregolarità che concernevano aspetti strutturali dell’edificio, di altrui proprietà, nel quale era esercitata l’attività alberghiera;
– il 19 giugno 2014 fu elevata la contravvenzione con riferimento ai parapetti ed ai vetri adoperati.
Poiché la conoscenza dell’antigiuridicità del fatto dipenderebbe dalla conoscenza dell’allegato IV del D.lgs. 81/2008, il Tribunale avrebbe dovuto escludere l’elemento soggettivo del reato perché, per le conoscenze dell’uomo medio, l’imputato non avrebbe potuto sapere che l’edificio di altrui proprietà non era conforme alla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; l’errore sarebbe stato determinato dall’altrui inganno.
Si concretizzerebbe un caso di ignoranza inevitabile della legge penale, per lo scarso livello di scolarizzazione dell’imputato, rispetto ad un reato di creazione legislativa e per la buona fede dell’imputato rispetto a quanto indicato nel contratto.
Con il secondo motivo si deduce il vizio ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che avrebbero dovuto essere applicate per la condotta processuale collaborativa e per la regolarizzazione delle prescrizioni imposte, anche se successiva, e per le peculiarità del caso concreto, trattandosi di gestore e per la presenza del contratto che attestava la conformità della struttura.
Con il terzo motivo si deduce il vizio di violazione di legge per l’omessa applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., tenuto conto della esiguità del danno o del pericolo.
Diritto
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Il ricorrente non contesta dì essere il datore di lavoro, cioè «il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa».
Quale datore di lavoro, pertanto, è tenuto a conoscere gli obblighi di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ad adempiere le relative prescrizioni.
Come tale, non può minimamente invocare l’ignoranza di tali norme, anche se relative agli allegati del D.lgs.
In tal senso si espresse anche la Corte costituzionale con la sentenza n. 364 del 1988, per cui l’errore di diritto non è mai scusabile nei casi di violazione degli obblighi d’informazione giuridica: versa nella rimproverabile ignoranza della legge penale chi, professionalmente inserito in un determinato campo d’attività, non s’informa sulle leggi penali disciplinanti lo stesso campo.
Pertanto, essendo pacifica la qualità di datore di lavoro, il ricorrente ex art. 6_4 (Obblighi del datore di lavoro) deve provvedere affinché i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 e 3, cioè siano conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV.
È del tutto irrilevante poi l’eventuale attestazione contenuta nel contratto di affitto di azienda (così è qualificato il contratto in sentenza).
Va ribadito, in tema di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, il principio per cui colui che subentri, in forza di un contratto di affitto di azienda, nella gestione dei locali in cui si svolga una prestazione lavorativa assume la posizione di garanzia del datore di lavoro, essendo irrilevanti le indicazioni contenute nel contratto; cfr. Sez. 3, n. 30927 del 31/05/2019, Cisternino, Rv. 27655101: fattispecie relativa all’affitto di una struttura alberghiera in cui la Corte ha precisato che non osta, all’assunzione degli obblighi di prevenzione da parte del legale rappresentante della società conduttrice, la circostanza che, in base al contratto, la detenzione dei locali venga ceduta nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovino.
Il gestore, quale datore di lavoro, è pertanto responsabile del reato di cui agli artt. 63 e 64 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 qualora ometta di provvedere affinché i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 e 3, a meno che non dimostri che l’esecuzione degli interventi di adeguamento sia stata resa impossibile dal comportamento del locatore, prova questa non fornita nel caso in esame.
Cfr. in tal senso, in una fattispecie diversa, Sez. 3, n. 50597 del 28/11/2013, Ribeca, Rv. 25793101 per cui, in tema di prevenzione degli infortuni, integra il reato previsto dagli artt. 374 e 389 del d.P.R. n. 547 del 1955 la condotta del datore di lavoro che, avendo ricevuto in locazione i locali in cui si svolge la prestazione lavorativa, ometta di mantenere in buono stato di conservazione e di efficienza tali luoghi, a meno che non dimostri che l’esecuzione degli interventi di adeguamento sia stata resa impossibile dal comportamento del locatore. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l’affermazione della responsabilità del conduttore di un locale, adibito a supermercato, per la mancata sistemazione di un pavimento mediante opere di piccola manutenzione e di riparazione urgente, nonostante il rifiuto del proprietario di provvedere e trattandosi di opere ordinariamente consentite al primo).
Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili. Dalla sentenza impugnata non risulta che in sede di conclusioni sia stata richiesta l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche e dell’art. 131-bis cod. pen.
2.1. In ogni caso, il giudice ha esplicitamente motivato l’esclusione delle circostanze attenuanti generiche in base alla pluralità delle violazioni, alla mancata ottemperanza ed ai precedenti penali. Dunque, ha richiamato i parametri ex art. 133 cod. pen.
In tema di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).
Ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla capacità a delinquere del colpevole o alla gravità del reato può essere sufficiente in tal senso.
L’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. è stata richiesta per la prima volta con il ricorso per cassazione, con conseguente inammissibilità del motivo sul punto.
Deve ribadirsi il principio di diritto espresso da Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913 per cui, in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all’art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità. Cfr. nello stesso senso Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah Ayoub, Rv. 27578201).
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Per questo motivo (P.Q.M.) Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. FONTE: Cassazione Web