Sicurezza dei lavoratori: corsi di formazione non normati, ma “prevedibilmente” obbligatori.
Formazione obbligatoria e normata. Ciascuna Regione ha le proprie regole in materia di salute e sicurezza nel lavoro.
Un uomo di circa 40 anni stava tagliando della legna con una motosega, quando per cause ancora ignote la motosega lo colpisce al collo ferendolo a morte.
Adesso che succederĂ ? Cosa possiamo apprendere dalle conseguenze di questo triste evento?
Il nostro intento non è quello di predire il futuro ma pensiamo già :
- Cosa succederĂ
- Quali verifiche saranno eseguite e – soprattutto – dove quale sarà la mancanza, ovvero quale grave errore potrebbe essere commesso in un caso come questo.
COSA SUCCEDERA’ In sequenza:
- Ci saranno delle indagini
- Verranno indagati: il datore di lavoro, il RSPP dell’azienda e l’eventuale lavoratore che svolgeva il ruolo di preposto
- Con buona probabilitĂ saranno tutti rinviati a giudizio
QUALI VERIFICHE SARANNO ESEGUITE E DOVE – POTENZIALMENTE – VERRA’ INDIVIDUATA UNA COLPA
- Sarà acquisito il DVR dell’azienda.
- Il DVR dovrà prevedere le procedure d’uso della motosega
- SarĂ verificata la formazione del lavoratore
- Sarà verificato l’addestramento specifico del lavoratore per la motosega “Come? Esiste un corso specifico per le motoseghe?” No, non esiste. E allora?
L’Accordo Stato Regioni 22/02/2012, nell’individuare un elenco di attrezzature per le quali è prevista una specifica abilitazione, non menziona le motoseghe.
QUALI SONO LE ATTREZZATURE DI LAVORO CHE PREVEDONO UNA SPECIFICA ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI? ( i Contenuti e le durate del corso sono quindi previste per legge)
Piattaforme di Lavoro Elevabili – PLE (8/10 ore)
Gru su autocarro (12 ore)
Gru a torre (12-14 ore)
Gru mobili (14 ore)
Gru mobili-braccio telescopico o brandeggiabile -modulo aggiuntivo (8 ore)
Carrelli semoventi con conducente a bordo, a braccio telescopico (12-14 ore)
Trattori agricoli o forestali (8 ore)
Macchine mov. terra (escavatori, caricatori, terne) (10-12 ore)
Pompe per calcestruzzo (14 ore). “Quindi il corso non serve?” Non ho detto questo.
E COSA DEVO FARE PER LE ATTREZZATURE NON NORMATE, ovvero non inserite nell’Accordo Stato-Regioni?
ANCHE PER LE ATTREZZATURE NON NORMATE L’art. 71 comma 7 D.Lgs 81/2008 dice espressamente che “Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati”.
Ma qui parliamo di tutte le altre attrezzature, quali ad esempio i carriponte, i transpallet ed i mezzi di sollevamento in genere, le attrezzature manuali quali trapani, frese, torni.
Attenzione perchè anche una affettatrice necessita di formazione.
COME DIMOSTRO LA FORMAZIONE?
Nel caso delle ATTREZZATURE NORMATE (es. Accordi Stato Regioni del 22/02/2012)è previsto il rilascio di un attestato. Nel caso delle ATTREZZATURE NON NORMATE, il Datore di lavoro deve dare evidenza di aver “formato e addestrato” i lavoratori all’uso delle attrezzature (art. 73 D.lgs. 81/08). Si rende quindi necessario dare comunque evidenza di aver effettuato le necessarie attività di informazione, formazione e addestramento per l’uso in sicurezza. L’addestramento può essere fatto anche dal Datore di Lavoro.
Pertanto, la formazione (e l’addestramento, quindi anche qualcosa di pratico) per le motoseghe è obbligatoria. Semplicemente non esiste per tutte le Regioni italianeun corso i cui contenuti e le durate siano già definite per legge. Ma è comunque obbligatorio. Come lo è per qualsiasi altra attrezzatura che comporta dei rischi particolari.
Spesso è proprio qui che il datore di lavoro non può dimostrare l’avvenuta formazione – per così dire – non prevista, ma obbligatoria. Photo by Michael Fenton on Unsplash
Artico a cura del Dott. Ing. Francesco Magnano